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lavori in nero in condominio

Stop ai lavori in nero condominio

Per lavoro in nero s’intende quella prestazione irregolare svolta senza un contratto di lavoro ufficiale, non registrato, e dunque giuridicamente irregolare per le vigenti norme del diritto del lavoro. Il lavoro nero può essere svolto da un’azienda, da un libero professionista oppure da un cittadino privato. Come è facile immaginare, il lavoro irregolare non può assicurare che determinati parametri siano rispettati né da un punto di vista di sicurezza né fiscale. La fattura, per un condominio, è la prova effettiva dell’entità della spesa. L’amministratore che non può provare come ha speso i soldi del condominio compie quindi un illecito poiché gli inquilini sono legittimati ad avere dall’amministratore, in ogni momento, un quadro chiaro e completo della contabilità e dei documenti relativi alla sua gestione. I problemi legati al lavoro nero in condominio sono molteplici e le conseguenze possono essere drastiche, come è successo a Spezia, dove i carabinieri hanno fermato due cantieri di ristrutturazione edile, a seguito di un’ispezione che ha fatto emergere casi di lavoro nero e mancanza di sicurezza. Vediamo nel dettaglio cosa rischia l’amministratore di condominio così come i condòmini stessi.

Cosa rientra nel lavoro in nero in condominio?

La legge vieta al condominio di effettuare qualsiasi tipo di pagamento in contanti. Il condominio ha l’obbligo di pagamento tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio stesso. La legge, infatti, attua il principio di trasparenza dell’operato dell’amministratore nella gestione condominiale, teso alla redazione di un rendiconto chiaro delle entrate e uscite, nonché alla tracciabilità delle somme incassate, a titolo di quote condominiali, e delle spese effettuate. La scelta consapevole dell’amministratore di condominio (all’insaputa o meno dei condòmini) di incaricare qualcuno di svolgere un lavoro senza che la ditta, il professionista o un privato rilasci alcun documento fiscale per la prestazione svolta può comportare sanzioni civili e/o penali. E fin qui, ovviamente, siamo tutti d’accordo. Eppure, a volte, il condominio potrebbe aver infranto la legge con leggerezza, senza nemmeno accorgersene, affidando a qualcuno una prestazione da svolgere sulle parti comuni dell’edificio, come ad esempio:

  • L’elettricista che non rilascia fattura
  • La pulizia delle scale svolte a turno dai condomini o da una persona “volontaria” del condominio che riceve un compenso senza rilasciare il documento fiscale
  • La potatura delle siepi da parte di un amico in pensione di un inquilino
  • L’accordo irregolare per un lavoro di edilizia dove gran parte delle spese non vengono fatturate

Come riportato in questo articolo del Sole24 Ore, anche la turnazione di alcuni lavori tra inquilini rappresenterebbe un lavoro in nero:

Lavorare gratuitamente per il proprio condominio può configurare l’ipotesi di impiego sommerso. In caso di incidente e/o infortunio del lavoratore “in nero” (tale figura ricoprirebbe il condomino che esegue la manutenzione «in modo del tutto gratuito per il condominio»), potrebbe intervenire l’Inail (a seguito di chiamata da parte dello stesso “lavoratore” o di un condomino), che appurerebbe il lavoro sommerso. Di conseguenza, verrebbe irrogata una sanzione amministrativa il cui importo può arrivare a circa 15mila euro. Alla sanzione dovrà aggiungersi anche il costo relativo alle spese per l’infortunio subìto dal lavoratore “in nero”.

Quando l’amministratore, e i condòmini, si affidano a persone non professioniste, quindi individui che effettuano un’attività saltuariamente, anziché una ditta vera e propria non c’è traccia del pagamento o della conformità del lavoro svolto. Come sappiamo, il pagamento di ogni prestazione deve avvenire sempre utilizzando uno dei seguenti strumenti:

  • bonifico bancario o postale;
  • assegno bancario o postale;
  • assegno circolare o vaglia postale;
  • carte di credito, carte di debito o carte prepagate

Lavori in nero in condominio, chi è responsabile?

La mancata fatturazione non è l’unico problema! Il lavoro in nero è un illecito amministrativo di cui risponde il datore di lavoro committente mentre per il lavoratore non sussiste nessun illecito. Al contrario, a quest’ultimo spetta il diritto al compenso e agli eventuali contributi previdenziali previsti dalla legge mentre il datore di lavoro sarà soggetto a multe e sanzioni. Per quanto ci riguarda, quindi per i lavori in nero in condominio, il committente è il condominio stesso, rappresentato sia dall’amministratore che dai condòmini. Qualora venisse svolto un lavoro irregolare entrambe le parti sono soggette quindi a sanzioni amministrative. Per quanto riguarda la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’amministratore è spesso considerato il committente. I condòmini, infatti, potrebbero anche rifiutarsi di pagare le relative spese non giustificate, sollevandosi così da ogni responsabilità e togliendo il mandato all’amministratore per giusta causa. Qualora venisse dimostrato quindi che gli inquilini non erano consapevoli del fatto che il lavoro fosse svolto in maniera irregolare, quindi, non verrà applicata nessuna sanzione a loro carico. Ma solo se dimostrato in modo inequivocabile.

Cosa succede se il lavoratore irregolare si fa male?

In caso di infortunio del lavoratore in nero scaturisce una responsabilità civile e penale solidale. Se il lavoratore si fa male durante il lavoro può chiedere il risarcimento dei danni al condominio. Se quest’ultimo non dovesse provvedere, il lavoratore può agire anche nei confronti dei singoli condòmini, i quali dovranno rispondere in proporzione dei rispettivi millesimi. La potatura degli alberi del cortile o la pulizia delle scale affidati a lavoratori in nero o non in regola costituisce un illecito amministrativo che comporta conseguenze civili e penali. In caso di infortunio del lavoratore risponderanno quindi sia l’amministratore che l’intero condominio. Perciò è bene pensarci due volte prima di vagliare l’ipotesi di affidare un lavoretto a qualche amico o parente per risparmiare sulle spese.

In conclusione, che sia un lavoro di potatura, di giardinaggio, di manutenzione o d’istallazione di una caldaia, l’amministratore non può ingaggiare né terzi, né un privato per svolgere un’attività perché questo comporterebbe una violazione dei suoi compiti e pertanto scatterebbe la possibilità di revoca immediata per giusta causa. Se i condòmini erano a conoscenza dell’illecito e hanno acconsentito, anche solo tacitamente, all’accordo sotto banco, diventeranno automaticamente colpevoli.

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