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Certificao di Prevenzione Incendi (CPI)in condominio

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in condominio: che cosa devi sapere

Vogliamo iniziare questo articolo chiedendoti un’interazione diretta: prova ad andare sul tuo motore di ricerca e inserire le parole chiave  “incendio condominio”. 

Le notizie, anche le più recenti, relative al tema, come vedrai, sono tantissime e riguardano condomini sparsi in tutto lo Stivale.

È proprio questo il motivo per il quale abbiamo deciso di affrontare l’argomento della prevenzione degli incendi in condominio.

Snoccioliamo insieme.

Incendio in condominio: 3 categorie di rischio

In primis bisogna verificare quante attività si ritrovano nel condominio in questione con lo scopo di stabilire le condizioni di sicurezza da garantire in caso di incendio. 

Negli edifici condominiali, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)  è un attestato che certifica il rispetto della normativa di prevenzione degli incendi, cioè certifica la presenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e deve essere già in possesso del Condominio, in quanto è un documento necessario per avere l’agibilità del fabbricato.

Sulla base del rischio le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti all’interno dei condomini si possono distinguere in tre diverse categorie: a rischio basso, medio ed elevato.

Per tutti i livelli di rischio l’iter è composto sempre dall’adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali:  la tenuta da parte dell’amministratore di tutti i documenti e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

Iniziamo con il primo livello, quello del “rischio basso”. 

In questo caso è sufficiente la predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio, da firmarsi a cura del professionista abilitato ai sensi della L. 818/1.

Le attività comprese in tale categoria sono le seguenti:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del D.P.R 151/2011);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 m2 (attività 75/A del D.P.R. 151/2011);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m (attività 77/A del DPR 151/2011).

Le attività inerenti il “rischio medio” sono diverse:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B del D.P.R 151/2011);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 m2 (attività 75/B del D.P.R. 151/2011);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m (attività 77/B del DPR 151/2011).

Infine, ecco le attività a “rischio alto”:

  • centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C del D.P.R 151/2011);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 m2 (attività 75/C del D.P.R.151/2011);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m (attività 77/C del DPR 151/2011)

Per le attività a rischio medio ed elevato è fondamentale una primaria presentazione di progetto da sottoporre alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio).

Impianto elettrico a norma

Per quanto riguarda l’impianto elettrico è d’obbligo per  l’amministratore del condominio la sollecitazione ai proprietari di provvedere all’adeguamento degli impianti delle singole abitazioni alle norme di sicurezza, tramite un invito che dovrà essere inserito a verbale alla prima assemblea. 

Gli impianti condominiali molto datati dovranno essere esaminati da un esperto progettista o da un installatore che ne verificherà la funzionalità e la sicurezza.

Riscaldamento autonomo e centralizzato a norma

Se il riscaldamento delle unità residenziali è autonomo, con caldaie in ogni abitazione, l’attività non è sottoposta al controllo dei Vigili del Fuoco. Il caso contrario, quindi con un controllo da parte dei Vigili, si verifica se invece si tratta di condomini con riscaldamento centralizzato nei quali quasi certamente la caldaia ha una potenza superiore ai 116kw. 

Canna fumaria a norma

Parliamo di canna fumaria, argomento importantissimo da affrontare dato che è una delle principali cause di incendi negli edifici. 

Nel caso della canna fumaria la responsabilità penale è a carico dell’amministratore come dichiara art. 40, comma secondo, c.p. da cui si evince che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. In poche parole: se l’amministratore non mantiene aggiornato il registro dei controlli effettuati e degli interventi di manutenzione inerenti la canna fumaria, sarà identificato come il primo responsabile dell’incidente.

Autorimesse a norma

Per le autorimesse si  fa riferimento alle nuove regole antincendio del Decreto del 21 febbraio 2017, e in vigore dal 3 aprile 2017, relativo alle autorimesse con superficie superiore a 300 mq.

Se già esiste il certificato di prevenzione Incendi in condominio

Se già esiste il CPI , l’amministratore di condominio, deve verificare se è intestato al condominio oppure se è ancora intestato al costruttore. In tal caso deve eseguire la voltura dal vecchio titolare inoltrando un’apposita dichiarazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente.

In questi casi, cioè quando il CPI è esistente, il condominio, verifica che quanto indicato nel documento è coerente con lo stato attuale del fabbricato. Accade spesso infatti, che nel corso del tempo ci siano state delle modifiche a causa delle quali sarà necessario richiedere un certificato nuovo. 

Come richiedere il certificato di prevenzione Incendi e la presentazione della SCIA Antincendio

Nel caso in cui il CPI non esista o non sia aggiornato, è obbligatorio mettersi in regola altrimenti si incorre in un illecito di natura penale.

Per rispettare la legge vigente è necessario dunque fare richiesta di CPI e quindi inoltrare la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ossia la SCIA Antincendio,  al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Per concludere, ti ricordiamo che per presentare una SCIA Antincendio, è necessario contattare un tecnico che possieda una specifica abilitazione e che deve essere inserito nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero degli Interni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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