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Cila in condominio

CILA in condominio

Sicuramente ne hai già sentito parlare, soprattutto se hai avuto a che fare con lavori di ristrutturazione. Sì, in questo articolo parleremo della CILA e approfondiremo tutti gli aspetti che la riguardano, da cosa sia, al costo, agli interventi che ne sono sottoposti e altre informazioni utili.

CILA: di cosa si tratta

Partiamo dal principio: che cos’è la CILA. Si tratta della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, ossia di un titolo abilitativo che serve per ristrutturare un edificio tramite un intervento di manutenzione straordinaria. Viene introdotta per la prima volta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 Dpr 380/01, noto come Testo Unico dell’Edilizia.

La comunicazione è utilizzabile ogni volta che ci troviamo davanti ad un intervento che non può essere ricondotto alle ipotesi previste dall’art. 6 (attività edilizia libera), dall’articolo 10 (attività edilizia soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire) e dall’articolo 22 (attività edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).

Facciamo una breve ma altrettanto necessaria distinzione tra CILA e SCIA, in modo da dissipare ogni dubbio. Se la CILA, come vedremo, riguarda le opere interne e non strutturali, che portano ad un aumento dei vani e a una nuova distribuzione degli spazi interni, la SCIA concerne, invece, quegli interventi relativi a parti strutturali. 

CILA: quali interventi la richiedono

Il testo dell’articolo 6 bis afferma che in linea di principio gli interventi […] sottoposti a CILA devono essere sempre effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Semplificando, gli interventi in questione sono tutti quelli di 

  • manutenzione straordinaria, tra cui l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne (che non concernono le parti strutturali dell’edificio);
  • di restauro e il restauro e risanamento non riguardante parti strutturali dell’edificio;
  • di cancellazione delle barriere architettoniche per la realizzazione di ascensori esterni;
  • di opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato);
  • dei  movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
  • di realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola con strutture in muratura;
  • di realizzazione di pertinenze minori che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.

CILA: quanto costa

Il costo della CILA è dato dai diritti di istruttoria, quelli della segreteria e la parcella destinata al professionista. Tali costi cambiano da regione a regione e anche in base alla tipologia ed entità dell’intervento per cui la CILA è necessaria. Il range va dai 500€ ai 1500€.

Verifica della normativa regionale

Un aspetto importantissimo che ti consigliamo di non sottovalutare è quello di verificare  la normativa regionale, dato che esistono regioni che richiedono la CILA anche in casi ulteriori. Tra gli esempi, menzioniamo l’art. 136 comma 2 lett. f-ter) della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65, che include nella CILA “le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso”.

Ma anche la giurisprudenza può guidare nello studio di ulteriori casi particolari in cui è richiesta la CILA.

CILA: quali informazioni contiene

In base agli interventi da realizzare il contenuto può cambiare ma, tra i documenti che vanno allegati, i contenuti minimi della CILA, ovvero quelli che non possono mancare, sono:

  • Comunicazione firmata dal proprietario dell’edificio;
  • Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista;
  • Elaborati di progetto (stato di fatto, stato dopo i lavori e intra-operam);
  • Documenti di identità in corso d’opera dei firmatari (fotocopie)
  • Versamento dei diritti;
  • Elaborati fotografici;
  • Dati dell’impresa esecutrice;
  • DURC dell’impresa esecutrice.

Come e a chi presentare la CILA

Il destinatario della CILA è l’ufficio tecnico del comune e deve essere inviata compilando gli appositi modelli o per via telematica tramite  e-mail o PEC e allegando la documentazione necessaria, oppure allo Sportello Unico per l’Edilizia o SUE.

Non devi preoccuparti se non sai come muoverti, perchè per la redazione della CILA dovrai necessariamente rivolgerti ad un tecnico abilitato, ossia ad un professionista iscritto all’albo del settore tecnico:  architetto, ingegnere, geometra o perito industriale.

Sarà proprio il tecnico a verificare ed attestare che i lavori rispondano a determinati requisiti di conformità. 

Infatti,  i lavori devono essere conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi in vigore; non devono inoltre toccare le parti strutturali dell’edificio e devono rispettare sia la normativa sismica che quella sul rendimento energetico.

Comunicazione obbligatoria di fine lavori

A lavori terminati è necessario comunicarne la data di ultimazione da parte di colui che ha richiesto l’apertura della CILA, all’ufficio tecnico preposto. Tale presentazione di fine lavori è necessaria per effettuare l’aggiornamento catastale.

Al documento di dovranno allegare:

  • Asseverazione del direttore dei lavori attestante;
  • DURC;
  • Attestazione di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Variazione catastale dovuta all’intervento o dichiarazione che lo stesso non abbia alterato consistenza e classamento;
  • Documentazione di smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata;
  • APE;
  • Attestazione per il rispetto dei requisiti acustici passivi.

Ti ricordiamo che è fondamentale presentare la ricevuta dell’avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.

CILA Superbonus

Per tutto il 2022 il Superbonus 110% sarà attivabile senza alcun vincolo temporale legato alla CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). L’importante sarà aver completato il 30% dei lavori al 30 giugno 2022.

Hai intenzione di iniziare dei lavori di ristrutturazione? Contattaci per una consulenza, i nostri tecnici sono a tua disposizione!

 

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