fbpx
Riscaldamento autonomo

Riscaldamento autonomo: come funziona e quando è possibile adottarlo

Dopo aver trattato il funzionamento del riscaldamento centralizzato in condominio, trattiamo in questo articolo, il tema del funzionamento del riscaldamento autonomo. Sì, perché anche in condominio esiste la possibilità che ogni singola unità di uno stabile sia dotata di una propria caldaia che permetta il funzionamento dei diversi termosifoni situati in un appartamento. 

Il calore, infatti, viene emanato dalla caldaia tramite il gas che riscalda l’acqua; quest’ultima viene poi mandata ai radiatori che consentono quindi ad ogni stanza di essere riscaldata nei periodi più freddi.

Riscaldamento autonomo ed orari di accensione 

Partiamo subito con l’affermare che coloro che usufruiscono del riscaldamento autonomo hanno la possibilità di gestire gli orari di accensione dei termosifoni in maniera del tutto indipendente dagli altri condòmini. Attenzione però, questa autonomia avviene però sempre nel rispetto del numero di ore e della temperatura massima che regola anche il funzionamento del riscaldamento centralizzato. Per ulteriore chiarezza dunque, gli orari di accensione e temperatura sono stabiliti a livello nazionale al fine di evitare sprechi di energia e scongiurare l’inquinamento e il surriscaldamento del Pianeta. La normativa cerca un compromesso tra l’esigenza di far calore e quella di contenere lo spreco. Ecco perché la temperatura interna non deve superare:

  • i 20 gradi nelle case private, negli uffici e nelle scuole;
  • i 18 gradi nei fabbricati.

 Fanno chiaramente eccezione i casi di estremo freddo o di eventi atmosferici particolarmente importanti. In questo caso infatti, ogni singolo Comune decide, a propria discrezione, di aumentare la temperatura e agevolare in tal modo il benessere psico-fisico dei propri cittadini.

Stesso discorso vale per le ore di accensione consentite secondo i decreti 412 del ’93 e 551 del ’99.

È proprio secondo la normativa nazionale che il territorio italiano viene suddiviso in fasce climatiche a cui corrispondono diverse ore di accensione consentite.

La tabella  di riferimento in tal senso è la stessa che vale per il riscaldamento centralizzato che abbiamo già menzionato nell’articolo dedicato al riscaldamento centralizzato.

Quando è possibile trasformare il riscaldamento centralizzato in autonomo

Ad onor del vero, è importante iniziare questo paragrafo con il dichiarare che il quadro normativo attuale scoraggia in condominio, la trasformazione del riscaldamento da centralizzato ad autonomo.

 “In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4” dichiara l’art. 4 del DPR n. 59/2009 (comma 9 e 10)” e prevede che “in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del DPR 412/93 è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti”.

Lo stesso decreto continua sancendo che: “le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25”  

È necessaria dunque, una relazione tecnica che dichiari che l’impianto centralizzato non sia più utilizzabile e che sia quindi indispensabile l’installazione del riscaldamento autonomo.

In soldoni, dunque, senza la relazione tecnica il cambio è impossibile.

Non solo. Oltre alle indicazioni tecnico – progettuali bisogna fare i conti anche con la questione delle maggioranze assembleari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.862/2015, ha stabilito che la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento deve essere deliberata all’unanimità.

Nel caso in cui ci sia solo la maggioranza qualificata a rendere legittima la delibera che dispone la dismissione dell’impianto centrale, ogni condòmino potrà impugnare la decisione illecita senza limiti di tempo e avrà diritto al risarcimento dei danni subìti derivanti dalla scelta di dismettere l’impianto di riscaldamento centralizzato.

Cosa accade quando è un singolo condòmino a volere il riscaldamento autonomo

Un altro aspetto con cui bisogna fare i conti nel cambio da riscaldamento centralizzato ad autonomo, è relativo alla tutela dei condòmini

In questo caso, infatti, affrontiamo l’eventualità in cui un singolo condòmino decida di cambiare l’impianto di riscaldamento soltanto nella sua abitazione. È un’opzione possibile? Certamente sì! Ma con dei presupposti fondamentali. Il condòmino può decidere di optare per il riscaldamento autonomo, che continua invece, ad essere utilizzato dagli altri proprietari dello stabile, solo se questa sua scelta non inficia in alcun modo sia sul normale funzionamento dell’impianto centralizzato, sia sulle spese che dal momento dell’installazione dell’autonomo, queste saranno di sua esclusiva pertinenza. 

Sorge spontanea una domanda: il condòmino dovrà continuare a pagare anche il riscaldamento centralizzato, pur non adottandolo più nella propria abitazione? Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 15932/2019) si è espressa in merito alla legittimità delle delibere condominiali che prevedono l’addebito delle spese a carico del condòmino non servito dal sistema di riscaldamento centralizzato, dichiarando che tale condòmino non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo. La delibera condominiale che stabilisce il contrario, risulta illegittima e il condòmino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

In sintesi dunque:

  • La legge disincentiva l’utilizzo dell’impianto autonomo in condominio.
  • La dismissione del riscaldamento centralizzato in favore di quello autonomo è possibile, ma necessità di due presupposti imprescindibili:
    a. la relazione tecnica che dimostri la validità del cambio per cause tecniche o di forza maggiore;
    b. una delibera con l’approvazione dell’unanimità dell’assemblea.
  • Per quanto riguarda il distacco di ogni singolo condòmino, la trasformazione dell’impianto è possibile solo se da questo non ne derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. Il condòmino che ha deciso di effettuare il cambio, non dovrà sostenere le spese derivanti dal riscaldamento centralizzato, in quanto non è più servito da quest’ultimo.

E tu di che tipo di riscaldamento usufruisci?
Se hai domande specifiche rispetto a questo argomento, contattaci per una consulenza gratuita!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Sei nel panico?